1. Il Segretario nazionale può, all’atto della proclamazione, proporre all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari. 2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
1. La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria. 2. La Direzione nazionale è composta da centoventi membri eletti dall’Assemblea nazionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 9, e da quattro rappresentanti eletti nella medesima riunione dai delegati all’Assemblea nazionale della Circoscrizione estero. 3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo dirigente dell’organizzazione giovanile; i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali. L’Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il Segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività. 4. La Direzione è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub‐regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo. 2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione. 3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione. 4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.
1. Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. L’accordo è deliberato dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. L’accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo ed abbia la facoltà di presentare propri candidati all’interno delle medesime liste. Per le elezioni regionali e locali l’accordo confederativo comporta la rinuncia del Partito Democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.
1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano la composizione, le modalità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali, nel quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto. 2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia. 3. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea a tutti i livelli, sia che l’elettorato attivo venga riservato ai soli iscritti sia che esso venga attribuito a tutti gli elettori, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto. 4. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni. 5. Con Regolamento approvato dall’Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale, eletta nell’ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province. 6. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome stabilita dalla Direzione nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. 7. Le candidature a Segretario regionale e a Segretario provinciale di Trento e Bolzano vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico‐programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto. 8. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea. 9. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario. 10. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio. 11. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.
1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato. 3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti. 4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. 2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all’articolo 37, comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico. 3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione. 4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità. 5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.
1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale. 3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori. 4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni. 5. L’Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea nazionale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 32, comma 1. 2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l'approvazione. 3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.
1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico della Finanza verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall’art. 156 del Testo Unico della Finanza. La società di revisione viene nominata dalla Segreteria nazionale.
1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico. 2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al comma 7 dell’art. 40 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi. 3. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’art. 40, comma 2 del presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia. 4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali. 5. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l’Assemblea nazionale. 3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea nazionale e della Direzione nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo 28 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.
1. L’organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell’organizzazione giovanile per l’organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo. 2. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell’organizzazione stessa. 3. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile elabora la “Carta di Cittadinanza” e la sottopone agli organismi dirigenti del partito. A seguito dell’approvazione da parte del partito e della stessa organizzazione giovanile, la “Carta di Cittadinanza” diventa parte integrante degli Statuti di entrambi i soggetti sottoscrittori.
1. La previsione secondo cui il Segretario nazionale viene indicato quale candidato del Partito Democratico alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3, comma 1, diviene efficace a partire dalla XVI legislatura.
1. Le disposizioni previste dall’articolo 13 del presente Statuto dovranno trovare applicazione entro e non oltre il termine del mandato dell’Assemblea Costituente nazionale.
1. In assenza del Regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, il Regolamento per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali si adegua ai principi desumibili dal Regolamento quadro per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea costituente nazionale del 14 ottobre 2007.
1. Fino all’approvazione degli Statuti regionali, al funzionamento degli organi regionali e locali si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente Statuto con riferimento agli organi di livello nazionale
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