Regolamento per l’elezione del Segretario e
dell’Assemblea Nazionale
La Direzione del Partito Democratico, riunitasi
il 26 giugno 2009, approva il seguente
regolamento per le procedure di elezione del
Segretario e dell’Assemblea Nazionale, dei
Segretari Regionali e delle Assemblee Regionali,
ai sensi del vigente Statuto del Partito.
I.
Convocazione e svolgimento delle
Convenzioni nazionale e provinciali e delle
riunioni di Circolo
Articolo 1
(Convocazione del procedimento elettorale)
1.
La Prima Convenzione nazionale del
Partito Democratico è convocata per il giorno
11 ottobre 2009 .
2.
Le Convenzioni provinciali si dovranno
svolgere entro il 4 ottobre; le Convenzioni
Regionali entro il 10 ottobre.
3.
La Convenzione nazionale si svolge sulla
base della presentazione delle candidature alla
carica di Segretario e del confronto sulle
relative linee politico-programmatiche, ai sensi
delle disposizioni previste dallo Statuto.
4.
La data di svolgimento dell’elezione del
Segretario e dell’Assemblea nazionale, dei
Segretari e delle Assemblee regionali è fissata
per il giorno 25 ottobre.
Articolo 2
(Commissione nazionale e Commissioni
provinciali)
1.
La Direzione nazionale elegge, con la
maggioranza dei tre quarti dei votanti, una
Commissione Nazionale formata da 11 componenti,
integrata successivamente da un rappresentante
per ciascuna delle candidature presentate. Alla
Commissione partecipa, in qualità di invitato
permanente, il Presidente della Commissione
Nazionale di Garanzia o un suo delegato. La
Commissione, nella prima seduta, elegge al suo
interno il coordinatore.
2.
La Commissione, nello svolgimento dei
suoi lavori e nelle decisioni che assume, si
ispira al principio della ricerca del più ampio
consenso.
3.
Le Direzioni provinciali eleggono entro
il 22 luglio, con la maggioranza dei tre quarti
dei votanti, una Commissione Provinciale ,
formata al massimo da 11 componenti,
successivamente integrata da un rappresentante
per ciascuna delle candidature. Alla Commissione
partecipa, in qualità di invitato permanente, il
Presidente della Commissione di Garanzia o un
suo delegato. La Commissione, nella prima
seduta, elegge al suo interno il coordinatore.
4.
In caso di mancata elezione, entro il 22
luglio, di una o più commissioni provinciali, la
Commissione Nazionale entro il 30 luglio
provvede alla nomina.
Articolo 3
(Presentazione delle candidature a Segretario
nazionale)
1.
Entro le
ore 20.00
del 23 luglio vengono depositate presso
la Commissione Nazionale le candidature alla
Segreteria e le relative linee
politico-programmatiche.
2.
Tutte le candidature debbono essere
sottoscritte:
da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea
Nazionale uscente, oppure, da un numero di
iscritti compreso tra 1500 e 2000, distribuiti
in non meno di cinque regioni, appartenenti ad
almeno tre delle cinque circoscrizioni
elettorali per il Parlamento europeo.
3.
La Commissione nazionale cura la
pubblicazione delle linee
politico-programmatiche presentate e assicura a
tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
4.
L’ordine di presentazione delle
candidature sarà assunto anche come ordine di
illustrazione delle candidature stesse, e delle
relative linee politico-programmatiche, nel
corso delle Convenzioni provinciali e delle
Riunioni di Circolo.
Articolo 4
(Modalità di svolgimento delle riunioni di
Circolo)
1.
Le riunioni di Circolo si svolgono non
oltre il 30 settembre.
2.
Partecipano con diritto di parola e di
voto alle riunioni di Circolo (territoriale e di
ambiente) e possono essere eletti negli
organismi dirigenti o di garanzia, nonché essere
delegati ad una Convenzione di livello
superiore, tutti gli iscritti al partito
regolarmente registrati alla data del 21 luglio
2009.
3.
Gli iscritti ai Circoli on line,
regolarmente registrati, hanno diritto di
partecipare con diritto di parola e di
elettorato attivo e passivo alle riunioni dei
Circoli territoriali o di ambiente da essi
indicati all’atto dell’iscrizione come sede di
esercizio dei propri diritti, ai sensi dell’art.
14, comma 2, dello Statuto.
4.
In apertura delle riunioni di Circolo, su
proposta del segretario del Circolo stesso,
viene costituita e messa ai voti per
l’approvazione una Presidenza, che ha il compito
di assicurare il corretto svolgimento dei lavori
e che garantisca la presenza di almeno un
rappresentante per ciascuna candidatura. Fa
parte della Presidenza un membro della
Commissione provinciale o un suo delegato
esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai
lavori della riunione, con funzioni di garanzia
circa il regolare svolgimento dei lavori.
5.
In apertura delle riunioni di Circolo
vengono presentate le linee politiche collegate
ai candidati, assicurando a ciascuna di esse
pari opportunità di esposizione, entro un tempo
massimo di 15 minuti.
6.
Le modalità e i tempi di svolgimento
delle riunioni di Circolo devono garantire la
più ampia possibilità di intervento agli
iscritti.
7.
Le riunioni di Circolo sono aperte alla
partecipazione di elettori e simpatizzanti del
Partito Democratico. La Presidenza
dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle
modalità concrete di svolgimento della riunione,
valuta la possibilità di dare la parola anche
agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano
richiesta.
8.
Nel corso dello svolgimento della
riunione, ed entro un termine fissato dalla
Presidenza, vengono presentate le liste dei
delegati alla Convenzione provinciale, collegate
alle candidature alla Segreteria nazionale.
Nella sua composizione ciascuna lista deve
rispettare i principi dell’alternanza di genere.
Possono essere delegati anche iscritti
appartenenti ad altri Circoli della stessa
Provincia. È possibile presentate più liste di
delegati collegate allo stesso candidato alla
Segreteria nazionale: in questo caso il
presentatore della mozione nazionale dovrà
autorizzarle.
9.
La convocazione della riunione deve
essere spedita a tutti gli iscritti al circolo
almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve
indicare il giorno e l’ora di inizio della
riunione, il programma dei lavori e l’orario di
avvio e di fine delle votazioni, che dovranno
durare non meno di una e non più di sei ore
consecutive da collocare in orario di norma non
lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore
18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene
assicurando la segretezza e la regolarità del
voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto
dalla Presidenza immediatamente dopo la
conclusione delle operazioni di voto.
10.
E’ compito della Commissione nazionale
predisporre il modello di scheda da utilizzare
nelle votazioni previste nelle riunioni di
circolo.
11.
Il numero dei delegati da indicare in
ciascuna riunione di Circolo è stabilito dalla
Commissione provinciale, sulla base dei criteri
fissati dalla Commissione nazionale.
12.
La Commissione provinciale, acquisiti
tutti i verbali delle Riunioni di Circolo,
procede innanzitutto all’assegnazione dei seggi
spettanti al complesso delle liste collegate a
ciascun candidato a Segretario nazionale. A tal
fine si utilizza il metodo del quoziente
naturale e dei più alti resti. Il numero dei
delegati da assegnare alla lista o alle liste
collegate a ciascun candidato a Segretario
nazionale è ottenuto dividendo il complesso dei
voti da essa o da esse riportati per il
quoziente naturale, ovvero il totale dei voti
validi divisi per il numero dei delegati da
eleggere, ed assegnando i seggi eventualmente
così non assegnabili alle liste con i maggiori
resti. Nel caso in cui vi siano più liste
collegate al medesimo candidato, il complesso
dei seggi ad esse attribuito viene tra loro
ripartito con il medesimo metodo del quoziente
naturale e dei resti più alti.
13.
La Commissione provinciale procede quindi
alla distribuzione nei singoli circoli dei seggi
così assegnati alle varie liste. A tal fine si
procede in primo luogo alla assegnazione dei
seggi in ogni circolo attribuendo a ciascuna
lista di circolo tanti seggi quanti quozienti
naturali di circolo interi essa abbia conseguito
in quel circolo. Il quoziente di circolo è dato
dalla divisione tra la somma dei voti
validamente espressi nel circolo e il numero di
seggi da assegnare nel circolo stesso. Gli
eventuali seggi residui sono attribuiti alle
liste seguendo la graduatoria decrescente delle
parti decimali del quoziente ottenuto da
ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i
seggi spettanti al circolo. A tal fine le
operazioni di calcolo procedono a partire dal
circolo con il minor numero di iscritti. Nella
assegnazione dei seggi non si prendono più in
considerazione le liste che abbiano già ottenuto
tutti i seggi ad esse spettanti in base ai
calcoli di cui al comma 12. Al termine di tali
operazioni, i seggi che eventualmente rimangono
ancora da assegnare ad una lista sono attributi
alla lista stessa nei circoli ove essa abbia
ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi
i resti che non abbiano già dato luogo alla
attribuzione di seggi. I seggi spettanti a
ciascuna lista di circolo vengono assegnati ai
candidati in base all’ordine di presentazione
nella lista stessa.
Articolo 5
(Modalità di svolgimento delle Convenzioni
provinciali)
1.
La Convenzione provinciale è costituita
dall’insieme dei delegati eletti dalle riunioni
di Circolo.
2.
In apertura della Convenzione
provinciale, su proposta del segretario, viene
costituita e messa ai voti per l’approvazione
una Presidenza, che ha il compito di assicurare
il corretto svolgimento dei lavori, e che veda
la presenza di almeno un rappresentante per
ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza
un membro, o un delegato della Commissione
nazionale, che è tenuto ad assistere ai lavori
della riunione, con funzioni di garanzia circa
il regolare svolgimento dei lavori.
3.
In apertura della Convenzione provinciale
vengono presentate le linee politiche collegate
ai candidati, assicurando a ciascuna di esse
pari opportunità di esposizione.
4.
Le modalità e i tempi di svolgimento
delle Convenzioni provinciali devono garantire
la più ampia possibilità di intervento ai
delegati, secondo le modalità previste per le
riunioni dei circoli.
5.
Nel corso dello svolgimento della
Convenzione provinciale, ed entro un termine
fissato dalla Presidenza, vengono presentate le
liste dei delegati alla Convenzione nazionale,
collegate alle candidature alla Segreteria
nazionale
6.
La convocazione della Convenzione
provinciale deve essere spedita a tutti i
delegati almeno 3 giorni prima dello svolgimento
e deve contenere il giorno e l’orario di inizio
della seduta, il programma dei lavori e l’orario
di avvio e di chiusura delle votazioni.
7.
Il numero dei delegati da eleggere in
ciascuna Convenzione provinciale è stabilito
preventivamente dalla Commissione nazionale.
8.
Il numero dei delegati spettante ad ogni
mozione collegata a ciascun candidato Segretario
è assegnato proporzionalmente in base al numero
dei voti ottenuti nelle riunioni di circolo
sulla base del metodo del quoziente naturale
(totale dei voti diviso per il numero dei
delegati da eleggere) e dei migliori resti. I
delegati sono assegnati alle liste sulla base
dei consensi ottenuti da ciascuna lista mediante
il riparto proporzionale dei quozienti interi e
dei più alti resti.
9.
La delegazione di ogni mozione deve
rispettare, nella sua composizione, il principio
dell’alternanza di genere. Possono essere
delegati anche iscritti appartenenti ad altre
Provincie della Regione o eletti nella Regione.
È possibile presentare più liste di delegati
collegate allo stesso candidato alla Segreteria
nazionale. In questo caso, fermo restando il
numero dei delegati assegnati ad ogni mozione e
il principio dell’alternanza di genere, questi
vengono ripartiti tra le varie liste della
stessa mozione sulla base del metodo del
quoziente naturale (totale dei voti ottenuti
diviso per il numero dei delegati da eleggere) e
dei migliori resti. Partecipano al voto per la
scelta dei delegati di ciascuna mozione alla
convenzione nazionale, i soli delegati alla
convenzione provinciale eletti nelle liste
collegata alla medesima mozione e al medesimo
candidato a Segretario nazionale. I seggi
spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai
candidati secondo l’ordine di presentazione
nella stessa lista.
Articolo 6
(Compiti della Commissione nazionale)
1.
La Commissione nazionale, nominata ai
sensi dell’art. 2 del presente Regolamento,
procede, entro il 5 agosto, alla definizione dei
delegati spettanti a ciascun Coordinamento
provinciale/territoriale, assegnandone il 50% in
ragione dei voti ottenuti dal Partito
Democratico nelle elezioni del 2008 per la
Camera dei Deputati, e il 50% in ragione del
numero degli iscritti. Non vengono attribuiti
delegati in ragione degli iscritti alle
Province/territori i cui iscritti non sono
regolarmente certificati.
2.
La Commissione nazionale detta altresì i
criteri di composizione delle Convenzioni
provinciali, sulla base dei quali le Commissioni
provinciali procederanno alla indicazione del
numero dei delegati da eleggere in ciascuna
riunione di Circolo.
3.
La Commissione nazionale predispone il
modello di verbale sulla base del quale
registrare i risultati delle votazioni nelle
riunioni di Circolo e nelle Convenzioni
provinciali.
4.
La Commissione nazionale assicura che un
suo membro, o un delegato, partecipino allo
svolgimento delle Convenzioni provinciali.
5.
La Commissione nazionale promuove
l’apertura della seconda fase del procedimento
di elezione del Segretario nazionale e
dell’Assemblea nazionale. La data di
svolgimento dell’elezione del Segretario e
dell’Assemblea nazionale, dei Segretari e delle
Assemblee regionali è fissata per il giorno 25
ottobre.
Articolo 7
(Composizione della Convenzione nazionale)
1.
La Convenzione nazionale è composta da:
a)
1000 delegati eletti nelle Convenzioni
provinciali. Ad ogni Coordinamento
provinciale/territoriale è assegnato un minimo
di due delegati.
b)
Dai delegati per funzione: il Segretario
nazionale e i candidati alla carica di
Segretario nazionale; i componenti della
Commissione nazionale, il Presidente della
Commissione di garanzia.
Alla Convenzione nazionale partecipano, in
qualità di invitati, i componenti della
Commissione Nazionale di Garanzia.
Articolo 8
(Svolgimento della Convenzione nazionale)
1.
In apertura della Convenzione nazionale,
su proposta del Segretario, viene costituita e
messa ai voti per l’approvazione una Presidenza,
che ha il compito di assicurare il corretto
svolgimento dei lavori e che veda la presenza di
almeno un rappresentante per ciascuna
candidatura.
2.
In apertura della Convenzione, la
Commissione nazionale comunica ufficialmente i
risultati delle votazioni svoltesi nelle
riunioni di Circolo e, sulla base di quanto
stabilito dallo Statuto (art. 9, comma 6),
determina il numero dei candidati ammessi alla
seconda fase del procedimento di elezione del
Segretario nazionale, ovvero “i tre candidati
che abbiano ottenuto il consenso del maggior
numero di iscritti purché abbiano ottenuto
almeno il cinque per cento dei voti validamente
espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano
ottenuto almeno il quindici per cento dei voti
validamente espressi e la medesima percentuale
in almeno cinque regioni o province autonome”.
3.
In apertura della Convenzione nazionale
vengono presentate le linee politiche collegate
ai candidati, assicurando a ciascuna di esse
pari opportunità di esposizione.
Articolo 9
(Dibattito politico e programmatico nel corso
della Convenzione Nazionale)
1.
Le modalità e i tempi di svolgimento
della Convenzione nazionale devono garantire la
più ampia possibilità di intervento ai delegati.
2.
La Convenzione nazionale istituisce una o
più Commissioni tematiche con il compito di
elaborare ipotesi di modifica dello Statuto, del
Codice etico o del Manifesto dei valori, le
quali saranno trasmesse alla Assemblea Nazionale
eletta il successivo 25 ottobre.
Articolo 10
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea
Nazionale)
1.
La Commissione nazionale, ai sensi
dell’art. 9, comma 7, dello Statuto determina,
entro il 5 settembre, la ripartizione
territoriale dei componenti l’Assemblea
nazionale (fissati nel numero di 1000 dall’art.
4, c.1, dello Statuto), definendo il numero dei
seggi spettanti alle diverse circoscrizioni
regionali e il numero dei collegi in cui
ciascuna di esse è articolata. Tale ripartizione
viene effettuata proporzionalmente per il 50%
sulla base della popolazione residente e per il
restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal
Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per
la Camera dei Deputati.
2.
Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del
Molise, le circoscrizioni regionali sono
articolate in collegi nei quali sono assegnati
da un minimo di quattro ad un massimo di nove
seggi. Le province autonome di Trento e Bolzano
costituiscono ciascuna una circoscrizione. Nella
composizione delle liste deve essere rispettata
l’alternanza di genere.
La Commissione nazionale determina i confini di
ciascun collegio assumendo, di norma, i confini
provinciali o i confini dei territori
corrispondenti ai coordinamenti territoriali del
Partito. La Commissione nazionale, sentita la
Commissione provinciale, determina anche i
confini di eventuali collegi sub-provinciali,
qualora questo sia reso necessario dal numero di
seggi spettanti alla relativa provincia.
4.
In ciascuna circoscrizione regionale
viene istituita una Commissione regionale. Alla
Commissione regionale spettano le funzioni di
cui ai commi 8, 9 e 10. La Commissione
regionale, su proposta del Segretario regionale,
viene eletta dalla Direzione Regionale, con la
maggioranza dei tre quarti dei votanti, entro
il 23 luglio.
5.
In ciascun collegio possono essere
presentate una o più liste collegate a ciascun
candidato alla Segreteria. Sono ammesse le liste
presenti in almeno la metà dei collegi di una
circoscrizione regionale. Le liste devono essere
sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun
collegio.
6.
La presentazione delle liste avviene su
base regionale, depositando l’elenco dei
candidati presso la Commissione regionale, entro
le ore 20.00 del 12 ottobre. Ciascuna lista deve
indicare a quale, tra i candidati alla
Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi.
Entro due giorni dalla presentazione delle
liste, le Commissioni regionali accertano
l’accettazione del collegamento da parte del
candidato alla segreteria nazionale.
7.
Ciascuna commissione regionale, accertati
i collegamenti tra candidati alla Segreteria e
liste di candidati all’Assemblea nazionale,
predispone il modello di scheda per ciascun
collegio, sulla base dei criteri indicati dalla
Commissione nazionale.
8.
Ciascuna commissione provinciale, entro
il 21 settembre, determina il numero e
l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla
base di criteri di omogeneità territoriale e
demograficai norma
ad eccezione dei Comuni
superiori ai 30.000 abitanti.
9.
I seggi assegnati a ciascun collegio sono
ripartiti proporzionalmente tra le liste,
secondo il metodo del quoziente naturale (totale
dei voti validi del collegio / numero dei seggi
del collegio), attribuendo tanti seggi quanti
sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna
lista. I voti residui non utilizzati vengono
conteggiati a livello di circoscrizione
regionale, assegnando, con il medesimo metodo, i
seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori
seggi non attribuiti sulla base di un quoziente
pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano
riportato i migliori resti. I seggi così
assegnati vengono poi attribuiti ai collegi che
non abbiano ancora visto assegnati tutti i
propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano
conseguito il miglior rapporto tra voti residui
e quoziente di collegio.
10.
A conclusione delle operazioni di voto in
ciascuna sezione elettorale viene redatto un
verbale che viene immediatamente trasmesso alla
Commissione provinciale, la quale, a sua volta,
acquisiti tutti i verbali dei collegi, li
trasmette alla Commissione regionale, per le
operazioni di calcolo di propria competenza. La
commissione regionale, conclusa la procedura di
attribuzione di tutti i seggi spettanti,
trasmette il verbale dei risultati e i nomi
degli eletti alla Commissione nazionale,
proclama eletti i membri dell’Assemblea
Nazionale e ne da comunicazione alla Commissione
nazionale.
11.
I membri dell’Assemblea nazionale vengono
eletti sulla base dell’ordine di presentazione
nella lista.
Articolo 11
(Diritto e modalità di voto)
1.
Possono partecipare al voto per
l’elezione del Segretario e dell’Assemblea
Nazionale, tutte le elettrici e gli elettori
che, al momento del voto, rientrano nei
requisiti di cui all’art. 2, comma 3, dello
Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che
sono registrati nell’Albo degli elettori e delle
elettrici del Partito Democratico, o che, prima
di esprimere il proprio voto, dichiarino e
sottoscrivano la richiesta di registrazione.
2.
La Commissione nazionale predispone il
modello per la registrazione degli elettori.
Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i
dati anagrafici, la residenza dell’elettore, e
un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il
modello della registrazione contiene altresì
l’esplicita autorizzazione dell’elettore all’uso
dei suoi recapiti al fine di ricevere
informazioni e notizie sull’attività del Partito
Democratico.
3.
Ogni elettrice ed elettore, per poter
esprimere il proprio voto, è tenuta/o a
devolvere un contributo di 2 euro destinato
direttamente al finanziamento dei circoli e alle
spese per l’organizzazione delle elezioni.
4.
L’elettrice/elettore esprime il suo voto
tracciando un unico segno su una delle liste di
candidati all’Assemblea Nazionale.
Articolo 12
(Proclamazione dei risultati e nomina del
Segretario)
1.
La Commissione nazionale, acquisiti tutti
i verbali circoscrizionali, comunica i risultati
del voto e convoca la prima riunione
dell’Assemblea nazionale entro 14 giorni.
2.
L’Assemblea nazionale, sotto la
presidenza provvisoria della Commissione
nazionale, elegge il proprio Presidente. Le
modalità di presentazione delle candidature alla
carica di Presidente dell’Assemblea Nazionale e
le relative modalità di voto, vengono proposte
dalla Commissione nazionale e approvate
dall’Assemblea.
3.
Il Presidente dell’Assemblea Nazionale
proclama eletto alla carica di Segretario il
candidato che, sulla base delle comunicazioni
della Commissione nazionale, abbia riportato la
maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea
Nazionale eletti nelle liste a lui collegate.
4.
Qualora nessun candidato abbia riportato
tale maggioranza assoluta, il Presidente
dell’Assemblea nazionale indice, in quella
stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio
segreto tra i due candidati collegati al maggior
numero di componenti l’Assemblea e proclama
eletto Segretario il candidato che ha ricevuto
il maggior numero di voti validamente espressi.
II.
Le garanzie congressuali
Articolo 13
(Anagrafe degli iscritti)
1.
La Direzione Nazionale del Partito,
all’atto della costituzione della Commissione
nazionale, affida alla Commissione stessa la
responsabilità di accesso e vigilanza
sull’anagrafe degli iscritti e sull’Albo degli
elettori.
2.
L’anagrafe è redatta dall’ufficio
adesioni provinciale e certificata dalla
Commissione provinciale di garanzia che la
ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3
dei componenti. L’anagrafe così certificata
viene trasmessa all’ufficio adesioni regionale e
nazionale. Qualora la Commissione provinciale di
garanzia non approvi, come precedentemente
stabilito con il voto della maggioranza dei 2/3
dei componenti l’anagrafe, sarà compito della
Commissione regionale di garanzia esaminare ed
approvare l’anagrafe provinciale con la stessa
maggioranza.
3.
L’assegnazione dei delegati alle diverse
Convenzioni provinciali è stabilito sulla base
dei criteri di cui all’art. 6, comma 1 del
presente Regolamento.
4.
Le commissioni per l’Anagrafe, ove
costituite, e in loro assenza le Commissioni di
Garanzia collaborano, fino all’insediamento
delle Commissioni nazionale e provinciali, con
gli organi dei coordinamenti territoriali e
delle Unioni regionali al fine di assicurare la
formazione degli elenchi degli iscritti e la
loro trasmissione ai livelli regionali e
nazionali. Tali elenchi, risultanti
dall’Anagrafe, debbono consentire
l’identificazione degli aventi diritto al voto.
5.
La Commissione nazionale ha il compito di
acquisire gli elenchi nominativi degli iscritti.
6.
I Circoli hanno l’obbligo di presentare
al Coordinamento provinciale/territoriale gli
elenchi completi dei propri iscritti.
In caso di presunte irregolarità gli iscritti
possono presentare – entro 2 giorni dalla
pubblicazione degli elenchi - formale reclamo
alla Commissione provinciale. La Commissione è
tenuta a pronunciarsi entro due giorni. Contro
la decisione, o in caso di inerzia, può essere
proposto motivato ricorso alla Commissione
regionale di Garanzia.
7.
La Commissione nazionale di garanzia è
incaricata di redigere entro il 21 luglio 2009
il regolamento di cui all’articolo 42 dello
Statuto nazionale del partito ed in particolare
di disciplinare le modalità di accesso ai dati
contenuti nell’Anagrafe degli iscritti da parte
dei dirigenti di ciascun livello territoriale,
dei candidati ad elezioni interne e dei
candidati del Partito democratico a cariche
istituzionali elettive, avendo cura di definire
le procedure atte a garantire ai candidati su
basi paritarie la possibilità di comunicare con
gli iscritti.
Articolo 14
(Le garanzie)
1.
La commissione nazionale provvede a
disciplinare la diffusione più ampia possibile
delle linee politico-programmatiche presentate
dai candidati alla carica di Segretario e, allo
scopo di garantire pari opportunità tra i
candidati, stabilisce gli indirizzi e le
modalità per la equa ripartizione delle attività
di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2.
Le commissioni per la Convenzione, ai
vari livelli, hanno il compito di garantire che
la procedura di elezione del Segretario e
dell’Assemblea Nazionale si svolga in modo
democratico e che in tutte le iniziative e in
tutti i momenti del dibattito sia assicurata
piena parità di diritti, nei modi previsti dal
regolamento, a tutte le mozioni politiche.
3.
Sulla base di quanto previsto dal
regolamento di autodisciplina della campagna
elettorale per le elezioni del 14 ottobre 2007,
la Commissione Nazionale di Garanzia approva,
entro il 21 luglio 2009, il regolamento che
disciplina i limiti di spesa e la trasparenza
relativa ai contributi e alle spese sostenute
dai candidati ispirandosi ai principi di
sobrietà e correttezza di cui al punto 3,
lettera d del Codice Etico.
4.
Eventuali contestazioni sulla regolarità
del percorso e della gestione delle riunioni di
Circolo e delle Convenzioni vanno rivolte alle
Commissioni competenti in merito.
5.
I ricorsi riguardanti richieste di
annullamento, per gravi irregolarità, di
Convenzioni provinciali, o di singole decisioni
da essi prese, vanno presentati entro 2 giorni
dallo svolgimento di tali Convenzioni prima alla
Commissione regionale e poi alla Commissione
nazionale, che sono chiamate a decidere, in modo
insindacabile, entro i 2 giorni successivi.
6.
I ricorsi riguardanti le riunioni di Circolo
vengono sottoposti, con le stesse modalità, alle
Commissioni provinciali e, in seconda istanza,
a quelle regionali.
Articolo 15
(Elezione dei Segretari Regionali)
1.
Le Direzioni Regionali, ai sensi degli
art. 15 e 45 dello Statuto e in coerenza con
quanto previsto dal presente regolamento,
approvano, entro il 23 luglio 2009, il
regolamento regionale che stabilisce la data e
le modalità per lo svolgimento della convenzione
regionale.
2.
Nella stessa seduta eleggono con la
maggioranza dei tre quarti dei votanti, una
Commissione Regionale, formata al massimo da 11
componenti, successivamente integrata da un
rappresentante per ciascuna delle candidature.
Alla Commissione partecipa, in qualità di
invitato permanente, il Presidente della
Commissione di Garanzia o un suo delegato. La
Commissione, nella prima seduta, elegge al suo
interno il coordinatore.
3.
Entro le ore 20.00 del 31
luglio vengono depositate presso la Commissione
regionale le candidature alla carica di
Segretario regionale e le relative linee
politico- programmatiche. Tutte le candidature
debbono essere sottoscritte: da almeno il 10%
dei componenti l’assemblea regionale uscente
oppure
da un numero di
iscritti pari all’1% degli iscritti certificati
nella regione e comunque non meno di 150.
Articolo 16
(Elezione dei Segretari Provinciali e di
Circolo)
1.
Ai sensi dell’art 15 dello Statuto e dei
rispettivi Statuti regionali, le Direzioni
Regionali deliberano, entro il 23 luglio, i
tempi e le modalità delle elezioni dei
Segretari provinciali e di circolo che dovranno
comunque svolgersi tra il 15 novembre 2009 e il
17 gennaio 2010 oppure tra il 4 aprile e il 30
maggio 2010. In caso di mancata approvazione del
regolamento entro 23 luglio 2009 provvede la
Commissione nazionale. In ogni caso gli
iscritti che hanno diritto di voto sono quelli
regolarmente registrati alla data del 21 luglio
2009.
Articolo 17
(Partecipazione al voto degli italiani
all’estero)
1. La commissione nazionale nomina un comitato,
composto da sette membri che, secondo i
criteri e le modalità stabilite dal presente
regolamento, promuove e organizza la
partecipazione al voto degli italiani
all’estero.
Articolo 18
1. Alla
commissione nazionale è demandato il compito di
intervenire con appositi indirizzi e norme
esplicative del regolamento approvato.